ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
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VALUTAZIONE
La valutazione nel 2025 con l’Ordinanza n. 3 del 9 gennaio 2025, secondo il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), presenta alcune novità significative, soprattutto per la scuola primaria e per la valutazione dei dirigenti scolastici. Per la scuola primaria, sono stati introdotti giudizi sintetici (da Ottimo a Non sufficiente) per le singole discipline, al posto dei giudizi descrittivi, con l’obiettivo di rendere la valutazione più chiara e migliorare la comunicazione con le famiglie. Per quanto riguarda i dirigenti scolastici, la valutazione si basa sul Sistema nazionale di valutazione, con obiettivi chiaramente definiti e misurabili.
Ecco i dettagli principali:
Scuola Primaria:
Nuovi giudizi sintetici:
La valutazione non sarà più espressa solo con giudizi descrittivi, ma verranno introdotti giudizi sintetici come “Ottimo”, “Distinto”, “Base”, “In via di acquisizione” e “Non sufficiente” per ogni disciplina.
Obiettivo:
Migliorare la comprensione della valutazione da parte degli alunni e delle loro famiglie, facilitando la comunicazione.
Scuola Secondaria di Primo Grado:
Valutazione del comportamento:
La recente riforma sul voto di comportamento, Legge n.150/2024, introduce significative modifiche nella valutazione degli alunni, differenziando le norme a seconda dei vari gradi di istruzione: scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.
La legge sul voto in condotta è stata introdotta come risposta alle crescenti preoccupazioni riguardo alla sicurezza nelle scuole e al comportamento degli studenti valorizzando l’importanza della responsabilità individuale e del rispetto reciproco come obiettivi fondamentali della riforma.
Scuola primaria
Valutazione: gli alunni della scuola primaria continuano a ricevere giudizi sintetici per la valutazione del comportamento. Non c’è una valutazione in decimi.
Scuola secondaria di primo grado
Valutazione in decimi: a partire dall’anno scolastico 2024/2025, nelle scuole secondarie di primo grado la valutazione del comportamento viene espressa con voti in decimi.
Gli alunni ai quali viene attribuito un voto inferiore a 6 nel comportamento non saranno ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato. Questo voto può essere attribuito per comportamenti gravi e reiterati durante l’anno scolastico.
Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione è effettuata dai docenti di classe, mediante l’attribuzione di un voto in decimi e al contempo valorizzandone la funzione formativa. La valutazione dunque accompagna i processi di apprendimento e costituisce uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi didattici all’acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali. In tale ottica si dispone che la valutazione in decimi debba essere correlata alla esplicitazione dei livelli di apprendimento raggiunti dall’alunno, valorizzando l’attivazione da parte dell’istituzione scolastica di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Per quanto riguarda l’ammissione alla classe successiva, le alunne e gli alunni di scuola primaria saranno ammessi anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Resta ferma, come prevede la normativa vigente, la non ammissione alla classe successiva in casi eccezionali, deliberata all’unanimità dai docenti contitolari.
Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado, l’ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato, è deliberata a maggioranza dal consiglio di classe, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, dunque anche in caso di attribuzione di voti inferiori a sei decimi.
Comunque, per essere ammessi alla classe successiva gli alunni devono aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale personalizzato. Ad esempio, per un alunno che frequenta un corso ordinario di 30 ore settimanali, il monte orario annuale corrisponde a 990 ore (per convenzione l’anno scolastico è pari a 33 settimane); pertanto deve frequentare per almeno 743 ore. Sono previste delle deroghe a questo limite, deliberate dal collegio dei docenti.
Per essere ammessi all’esame di Stato gli alunni, oltre ad aver frequentato i tre quarti del monte orario annuale personalizzato, devono aver partecipato alle prove Invalsi, che si svolgono nel mese di aprile, e non essere incorsi nella sanzione disciplinare che prevede l’esclusione dall’esame. Durante lo scrutinio finale i docenti del consiglio di classe attribuiscono all’alunno un voto di ammissione che fa riferimento al percorso scolastico triennale. Può anche essere inferiore a 6/10.